Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting prior convictions without prior recidivism declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints relied on the irrelevance of prior criminal records without a prior recidivism declaration. The defense argued that the lower court incorrectly applied recidivism rules, but the court noted a recent Supreme Court ruling stating that prior convictions alone suffice for aggravated recidivism. Consequently, the court found the appeal lacked legal grounds and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The court holds that prior convictions alone satisfy the requirements for aggravated recidivism without a prior simple recidivism declaration, and the appeal is inadmissible for challenging this application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUROTTI CINZIA nato a ROMA il 06/11/1961 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa dell'imputata BUROTTI Cinzia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Rimini di condanna della stessa per concorso in un tentativo di furto aggravato, con la recidiva specifica, reiterata e infra quinquennale, ha rideterminato la pena e confermato nel resto (in Rimini, 11 febbraio 2018), esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., in ragione dei precedenti penali, uno anche specifico e nel quinquennio; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché entrambe le doglianze muovono dal presupposto della irrilevanza dei precedenti penali annoverati, non tradottisi in precedenti dichiarazioni di recidiva, ai fini della valutazione del bisogno di pena e del giudizio di bilanciamento; che, sul punto, è del tutto irrilevante il contrasto in punto applicazione della recidiva, ricomposto dal Supremo organo della nomofilachia in data di poco successiva alla presentazione del ricorso (17/3/2023), in base all'affermato principio che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.
U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), osservandosi, come, nella specie, il ricorrente non abbia comunque considerato che la valutazione demandata al giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità è discrezionale e che, nella specie, la Corte territoriale ha richiamato i due precedenti penali, uno dei quali specifico, dando rilievo a elementi (precedenti condanne dell'imputato), certamente valutabili ai sensi dell'art. 133, cod. pen.; rilevato, quanto al giudizio di comparazione, che le generiche sono state introdotte con la funzione dì mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e che detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente Gabriella Cappello D