Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of appellate court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Amine Adouli inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against a partial reform of his sentence for aggravated attempted theft, but the court found his grievances lacked the necessary critical analysis of the lower court's arguments. Consequently, the appellate court's justification for the increased penalty based on specific aggravating factors was upheld, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3, c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be based on a critical analysis of the arguments presented by the lower courts; appeals lacking such analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINE ADOULI nato il 01/06/1997 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato AMINE Adouli ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto aggravato in abitazione (in Caste! Maggiore il 27/7/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha, contrariamente a quanto asserito in ricorso, valorizzato precisi elementi per fondare il proprio giudizio di congruità [violazione di misure cautelari, inosservanza delle norme sugli stranieri, denuncia per altri tre reati (un furto e due ipotesi in materia di stupefacenti), scarsissima resipiscenza; fase avanzata della condotta criminosa nel momento in cui la stessa è stata interrotta; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere es