Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6647/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-deducible lack of sentencing motivation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Felicia Natiello's appeal against the Pavia Tribunal's sentencing decision inadmissible. The Tribunal had applied a generic penalty for the crime of public insult without specific reasoning, which the appellant argued violated the duty to motivate. The court ruled that this specific ground for appeal is non-deducible under the relevant procedural code provisions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions based on the omission of specific motivation are inadmissible as they do not fall within the scope of deducible grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of sentencing motivation public insult penalty non-deducible grounds procedural code provisions difetto di motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
(in Cisliano il 15/9/2022), riconosciute le generiche; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta dì ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATIELLO FELICIA nato il 28/09/1974 avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di PAVIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che NATIELLO Felicia ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pavia ha applicato alla stessa su richiesta una pena per il reato di cui all'art. 589 bis, cod. pen. (in Cisliano il 15/9/2022), riconosciute le generiche; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta dì ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sid nte Ga