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Ordinanza — n. 6640/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and insufficient appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Frazzitta inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, but the Court found the arguments were merely repetitive grievances of the appellate court's own decisions. Since the lower courts had already provided sufficient and non-contradictory reasoning regarding the lack of remorse and the severity of the crime, no new grounds existed to justify a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds or contradict the appellate court's reasoning; repetitive grievances without new evidence or logical flaws in the original judgment render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances drug trafficking conviction sufficient reasoning court costs order traffico aggravato di stupefacenti attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; infine, quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZITTA DANIELE nato a ERICE il 05/05/1995 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di FRAZZITTA Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Trapani di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (trasporto di gr. 1.000, 98 netti di cocaina) e 337 e 61, n. 2, cod. pen. (in Trapani, il 22/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, considerata dagli stessi congrua, evidenziando l'irrilevanza della sola incensuratezza e valorizzando, di contro, la mancanza di ogni resipiscenza, la progressione criminosa rilevata dalla ricostruzione del fatto (il FRAZZITTA essendosi dato alla fuga), il quantitativo ingente di droga di tipo pesante, il conseguente ingente profitto conseguibile dalla sua vendita e la particolare pericolosità dell'imputato, ben inserito nel mercato dello spaccio (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; infine, quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P ente Gabriella Cappello Dona Ferranti D i',