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Ordinanza — n. 6639/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal arguments and failure to address factual grounds from lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to provide specific legal arguments regarding the sale intent or sentencing mitigation. The lower courts had already thoroughly examined these issues based on concrete facts, such as the quantity of plants and packaging materials, which contradicted a personal consumption hypothesis. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary confrontation with the lower court's reasoning and offered only generic criticisms without factual support.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it proposes grounds already congruently examined by territorial judges without the defense operating a necessary confrontation with the lower court's exposition of facts and law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific arguments congruent examination principle drug trafficking sentencing generic criticism rejection commisurazione della pena per stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
229,34 di infiorescenze e foglie, dalle quali potevano trarsi 267 dosi medie singole droganti, rinvenuto anche un bilancino di precisione (in Villa Castelli, il 28/5/2013); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
2 e 3 quanto alla non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
3, quanto alla rimodulazione più favorevole della pena, con giudizio di prevalenza delle generiche, debitamente giustificata alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione di condotte della stessa specie (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014
Corte cost. n. 186/2000
260627); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONZETTI COSIMO nato a VILLA CASTELLI il 07/09/1956 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di FONZETTI Cosimo ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Brindisi di condanna del predetto per il reato di coltivazione di marijuana (87 piante in vasi, con relativo impianto illuminante e igrometro, dalle quali potevano trarsi 23.355 dosi singole droganti,) e detenzione di gr. 229,34 di infiorescenze e foglie, dalle quali potevano trarsi 267 dosi medie singole droganti, rinvenuto anche un bilancino di precisione (in Villa Castelli, il 28/5/2013); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi con i quali sono state proposte questioni congruamente vagliate dai giudici territoriali, senza che la difesa abbia operato il necessario confronto con quanto esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, con riferimento alla destinazione allo spaccio, ritenuta in base a specifici elementi fattuali (dato quantitativo incompatibile con un consumo personale e rinvenimento di materiale atto al confezionamento in dosi), alle pagg. 2 e 3 quanto alla non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, proprio in ragione dei suindicati elementi e alla pag. 3, quanto alla rimodulazione più favorevole della pena, con giudizio di prevalenza delle generiche, debitamente giustificata alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione di condotte della stessa specie (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, peraltro, deve anche rilevarsi l'assoluta genericità della censura, con la quale non sono state neppure introdotte deduzioni specifiche indicanti le ragioni in diritto e dati fattuali a sostegno della richiesta, la difesa avendo omesso altresì di considerare che le generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e che detta funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Dona tellél Fer