Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address new grounds with prior territorial court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to confront the appellate court's reasoning on specific factual elements regarding drug trafficking intent and sentencing needs. The appellant raised new arguments concerning Article 131 bis of the Penal Code without adequately addressing the congruent issues already examined by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if new grounds are raised without a necessary confrontation with the reasoning already provided by the territorial judges on the same issues.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IURATO SIMONE nato a COMISO il 16/12/1992 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di IURATO Simone ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di Ragusa di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.
P.R. n. 309/1990 (detenzione di quattro piante di marijuana, di materiale per la coltivazione e di cannabis sfusa per oltre nove grammi, di due bilancini di precisione e quindici bustine in cellophane per il confezionamento, per un quantitativo complessivo di 36 dosi, in Comiso fino al 4/11/2015); vista la memoria successiva con motivi nuovi, con i quali il difensore ha ripreso il tema sviluppato con il secondo motivo (art. 131 bis cod. pen); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi con i quali sono state proposte questioni congruamente vagliate dai giudici territoriali, senza che la difesa abbia operato il necessario confronto con quanto esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, con riferimento alla destinazione allo spaccio, ritenuta in base a specifici elementi fattuali (presenza di oggetti atti al confezionamento e dato ponderale) e al bisogno di pena, ricollegato al medesimo dato ponderale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui limiti del vizio motivazionale deducibile, in caso dì doppia conforme, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, Castaldo, Rv. 284517-01; sulla negata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., Sez.
U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente Gabriella Cappello DEP