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Ordinanza — n. 6636/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances already rejected by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6636/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hanchi Gianluca inadmissible because it consisted solely of repetitive grievances previously rejected by the Court of Appeal of Catania. The appellate court had already thoroughly examined and dismissed the defendant's requests for generic leniency, citing the organized nature of the drug trafficking, the quantity of marijuana, and the defendant's prior theft record. Consequently, the court upheld the original sentence and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals consisting of repetitive grievances already examined and rejected by the appellate court are inadmissible as they lack new grounds for review.

Parole chiave

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generic leniency repetitive grievances inadmissible appeal drug trafficking procedural costs sanzioni penali attenuazione della pena reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
265826); che avuto riguardo al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANCHI GIANLUCA nato a CATANIA il 06/03/1996 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di HANCHI Gianluca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania ha riformato, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di detenzione a fini di spaccio di 67 involucri di marijuana idonea al confezionamento di 416 dosi singole (in Catania il 10/5/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, a tal fine avendo valorizzato le modalità e circostanze del fatto (un'attività di spaccio in forma organizzata), il quantitativo di droga, la personalità dell'imputato (il quale, a scapito della giovane età, annovera un precedente per furto in abitazione), argomentare che risulta altresì coerente con i principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826); che avuto riguardo al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Fesidente Gabrie