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Ordinanza — n. 6635/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Notarangelo inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defense failed to articulate specific critical grounds regarding the factual or legal reasons underpinning the appellate court's decision on drug possession and attempted trafficking. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is filed for non-specific reasons, lacking the necessary enumeration and argumentation of critical grounds against the facts or law, and failing to confront the specific reasoning of the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-specific grounds lack of critical argumentation drug possession offense procedural costs award causa legittima altri capi d'accusa difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
1, 5 di marijuana, rinvenuto un bilancino di precisione funzionante e recante tracce di cocaina, in Castellana Grotte il 25/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 49, cod. pen.
2 della sentenza censurata, proprio con riferimento alla prospettazione difensiva sull'assenza di offesa ai sensi dell'art. 49, cod.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo.
sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto al dedotto travisamento ricordandosi che è deducibile solo quello probatorio e non del fatto e nei ridotti limiti per il caso di doppia conforme (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv.
sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020
277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv.
sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020
280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep.
sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022
280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv.
sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023
283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, Castaldo, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
284517-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO ANTONIO nato a CASTELLANA GROTTE il 21/06/1975 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di NOTARANGELO Antonio ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990 (detenzione presso l'abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari in riferimento ad altro procedimento, di gr. 47 di hashish, gr. 0,10 di cocaina, gr. 1, 5 di marijuana, rinvenuto un bilancino di precisione funzionante e recante tracce di cocaina, in Castellana Grotte il 25/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, non avendo la difesa neppure operato il necessario confronto con quanto i giudici territoriali hanno esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, proprio con riferimento alla prospettazione difensiva sull'assenza di offesa ai sensi dell'art. 49, cod. pen., disattesa alla stregua delle analisi chimiche e della ritenuta irrilevanza della mancata identificazione degli acquirenti, la finalità di spaccio essendo stata tratta dalla presenza di oggetti atti al confezionamento ancora recanti traccia di droga, dalle modalità del confezionamento e dalla diversa tipologia delle sostanze (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto al dedotto travisamento ricordandosi che è deducibile solo quello probatorio e non del fatto e nei ridotti limiti per il caso di doppia conforme (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, Castaldo, Rv. 284517-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre dente 9217- Gabriella Cappello --,—,