Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and argumentation against lower court facts and law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Scerra Toni inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for a traffic offense with recidivism, but the appeal failed to articulate specific critical grounds regarding the factual or legal reasons of the lower court decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and argumentation, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is proposed for non-specific reasons and lacks the enunciation and argumentation of critical grounds regarding the factual or legal reasons of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA TONI nato a LICATA il 08/03/1989 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di SCERRA Toni ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Agrigento di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio (in Palma di Montechiaro, il 18/9/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente