Cassation appeal dismissed for non-specific grounds lacking critical arguments on facts or law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific grounds challenging the lower court's decision. The appellant, Adinolfi Annamaria, was convicted for a crime involving recidiva qualificata, but her arguments failed to address the factual or legal reasons provided by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is based on non-specific grounds, as it must contain specific critical arguments regarding the facts or law underlying the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADINOLFI ANNAMARIA nato a NAPOLI il 11/09/1976 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che ADINOLFI Annamaria ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino di condanna della stessa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 in concorso (in Napoli il 14/3/2014), con la recidiva qualificata e riconosciute le generiche equivalenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il President