Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction of the sentence based on alleged flaws in the appellate court's reasoning regarding his repeated violations of a municipal access ban. The court found these arguments were merely repetitions of those raised during the appeal, lacking any new factual elements or distinct legal grounds to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of the grounds of the appeal without presenting new elements or distinct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ACHEAZIM CETIN nato il 23/09/1977 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di D'ACHEAZIM Cetin (alias Cheazim Cetin) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata ridotta la pena inflitta dal giudice di prime cure del Tribunale di quella città in mesi due, giorni cinque, di arresto ed euro 700,00 di ammenda, confermando la penale responsabilità del predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito nella I. n. 48/2017 e art. 7, comma 15-bis, D.Igs. n.285/1992; ritenuto che il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione in realtà inesistente, le doglianza costituendo riproposizione di quelle veicolate con il gravame e alle quali il giudice d'appello ha dato una risposta congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, oltre che coerente con gli elementi probatori richiamati in sentenza, sia con riferimento alla valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, sorpreso, per almeno due volte nel periodo oggetto del divieto, nella zona della città di Milano, il cui accesso gli era stato inibito con provvedimento del Questore (sul punto avendo i giudici correttamente precisato che la condotta consiste nella violazione dell'ordine del Questore di accedere nella predetta zona, a prescindere dal concreto verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza urbana dei cittadini e degli utenti della strada, la norma limitandosi a punire il contravventore del divieto); ma anche con riferimento al capo B) dell'imputazione, rispetto al quale la doglianza, in fatto, è del tutto reiterativa e non sostenuta dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), il quale ha evidenziato che le dichiarazioni dell'imputato non avevano trovato alcun attendibile riscontro esterno (p.2); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il residente Gabriella Cappello Don erranti D E