Cassation appeal dismissed for non-specific grounds due to lack of critical argumentation on facts or law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for non-specific grounds lacking critical arguments against the factual or legal reasons of the lower court. The appellant challenged a conviction for road offenses with recidivism, but the defense failed to articulate specific grievances regarding the decision's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it is based on non-specific grounds and fails to provide critical arguments against the factual or legal reasons underpinning the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGHAB JAMAL nato il 01/09/1977 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di DIGHAB Jamal ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio precedente (in Caste! del Rio, il 13/5/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma í cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non coniugandosi la generica censura neppure al tema devoluto con l'appello (inerente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso 11 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente }) Gabriella Cappello Donate l