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Ordinanza — n. 6629/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6629/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER RACHID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato JABER Rachid ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Firenze il 21/2/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6629/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Firenze il 21/2/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione ripetute violazioni del diritto degli stranieri attività criminosa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER RACHID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato JABER Rachid ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Firenze il 21/2/2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha, contrariamente a quanto asserito in ricorso, non solo valorizzato precisi elementi per fondare il proprio giudizio negativo [la condotta pregressa (precedente penale neppure risalente), quella tenuta durante e dopo i fatti per i quali è processo (al momento dell'arresto essendo stato l'imputato sottoposto a misura non custodiale per analogo reato e nuovamente arrestato, meno di sei mesi dopo il precedente arresto, per analogo reato)), ma anche esaminato, ritenendoli recessivi, gli elementi allegati a difesa (p. 8), dando conto, quindi, di una valutazione complessiva della condotta; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Gabriella Cappello Donate//a rranti jr) D E POS11. IN CACE1,1 IL CA