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Ordinanza — n. 6628/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiteration of arguments without new comparison to lower court reasoning on subjective element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by La Rocca Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant had substantially re-proposed the same ground regarding the subjective element of the crime without effectively comparing his arguments to those in the appellate judgment. The court ruled the appeal inadmissible because the lower courts had already comprehensively evaluated the defendant's conduct and prior criminal record, rendering the new arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are substantially identical to those already examined by the lower courts without a new factual or legal comparison.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments subjective element of crime prior criminal record procedural costs award sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda limite di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 363-bis c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013
265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv.
sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010
256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv.
sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010
248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA VITO nato a PRATO il 23/02/1977 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LA ROCCA Vito ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 alla pena di anni uno di reclusione ed euro 310,00 di multa (in Pistoia, 11/5/2017); ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, evidenziando come lo stesso avesse dichiarato di essere a conoscenza del reddito effettivamente percepito dalla madre convivente, di per sé già superiore ai limiti previsti dalla legge, per l'ammissione al detto beneficio, a prescindere dal conteggio dell'indennità per euro tremila; che, anche con riferimento al dedotto vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile, inerendo la doglianza al trattamento sanzionatorio che risulta, viceversa, giustificato dai giudici del merito con argomentazioni logiche e non incongrue, avendo la Corte territoriale valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenendoli indicativi di una spiccata tendenza a delinquere (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pres dentè" Gabriella Cappello Donate F .nb D E