Cassation court dismisses appeal for driving under influence as grievances merely reproduce appellate court's findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances merely reproduced the appellate court's findings on the facts. The defendant argued against the confirmation of guilt for driving under the influence, citing drug intake and the subjective nature of alcohol tolerance levels. The court rejected these arguments, ruling that the positive breath test and the traffic incident constituted sufficient proof of criminal relevance, making the appeal's content legally insufficient for the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, ultimo periodo c.p.p.; Art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis c.d.s.: Appeals in criminal proceedings must raise new legal grounds or facts; grievances that simply repeat the lower court's factual findings regarding the positive breath test and the occurrence of a traffic accident do not constitute admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAVILLI SERGIO nato a BUCINE il 18/08/1954 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di GAVILLI Sergio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2 -bis, codice strada (1,15 g/I alla prima prova; 1,12 g/I alla seconda, in Firenze il 21/4/2018); vista la memoria depositata successivamente, con la quale la difesa, nel contestare l'invio del ricorso alla Settima Sezione, ha chiesto la rimessione degli atti al Presidente ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, avendo i giudici del doppio grado ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 2826501, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza), preceduta dal test speditivo e corroborata dalla causazione di un incidente che aveva coinvolto diverse vetture; rilevato, inoltre, con riguardo all'assenza di ulteriori indici sintomatici dello stato di ebbrezza, che i giudici del gravame hanno evidenziato come il livello di tollerabilità delle sostanze alcoliche sia estremamente soggettivo, considerato altresì che il tasso accertato, prossimo al limite individuato dalla legge, era certamente coerente con la circostanza che l'imputato non avesse esternato altri indici sintomatici dello stato di alterazione (p.9); che, infine, la Corte fiorentina ha, coerentemente col dato normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, ritenuto provato il fatto in contestazione e, dunque, il superamento della soglia di rilevanza penale della condotta, sulla scorta degli accertamentì effettuati (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01), non essendo a tal fine idonea a paralizzare tale accertamento la mera allegazione dell'avvenuta assunzione di farmaci (oltre a sez. 4, n. 15187 del 8/4/2015, Bregoli, Rv. 263154-01 richiamata a pag. 10 della sentenza censurata, anche sez. 4, n. 19386 del 5/4/2013, De Filippo, Rv. 255835-01; n. 2868 del 5/12/2019, dep. 2020, Frizzi, Rv. 278028-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente. Gabriella Cappello Donalla Frranti 1 4