Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6626/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6626/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GJEPALI FLORIAN nato il 01/03/1995 PLAKU TEULAND nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione da! Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che GJEPALI Florian e PLAKU Teuland hanno proposto separati ricorsi, con stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, solo in punto pena, la Tv-\"/JI sentenza resa dal Tribunale Icittadino;di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1, d.P.R. n.309/90, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi - quello unico nell'interesse di GJEPALI e il secondo e il terzo nell'interesse del PLAKU (art. 85 d.P.R. n. 309/1990 e, per il solo PLAKU, la recidiva) - non dedotti in appello e, quanto al primo motivo dedotto nell'interesse del PLAKU, perché manifestamente infondato, traducendosi in una doglianza generica e aspecifica, la difesa avendo omesso di confrontarsi con le argomentazioni dei giudici del doppio grado che hanno ritenuto provata, in modo congruo, la penale responsabilità dell'imputato, non avendo il deducente operato un'effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 110 cod. pen, art. 85 d.P.R. n. 309/1990; Ordinanza — n. 6626/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73 comma 1, d.P.R. n.309/90, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi - quello unico nell'interesse di GJEPALI e il secondo e il terzo nell'interesse del PLAKU (art. 85 d.P.R. n. 309/1990 e, per il solo PLAKU, la recidiva) - non dedotti in appello e, quanto al primo motivo dedotto nell'interesse del PLAKU, perché manifestamente infondato, traducendosi in una doglianza generica e aspecifica, la difesa avendo omesso di confrontarsi con le argomentazioni dei giudici del doppio grado che hanno ritenuto provata, in modo congruo, la penale responsabilità dell'imputato, non avendo il deducente operato un'effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze stupefacenti inadempimento reiterato recupero dei costi commisurazione della pena per traffico di stupefacenti motivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 110 cod. pen
art. 85 d.P.R. n. 309/1990
n.309/90, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi - quello unico nell'interesse di GJEPALI e il secondo e il terzo nell'interesse del PLAKU (art. 85 d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GJEPALI FLORIAN nato il 01/03/1995 PLAKU TEULAND nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione da! Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che GJEPALI Florian e PLAKU Teuland hanno proposto separati ricorsi, con stesso difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, solo in punto pena, la Tv-\"/JI sentenza resa dal Tribunale Icittadino;di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1, d.P.R. n.309/90, con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivi - quello unico nell'interesse di GJEPALI e il secondo e il terzo nell'interesse del PLAKU (art. 85 d.P.R. n. 309/1990 e, per il solo PLAKU, la recidiva) - non dedotti in appello e, quanto al primo motivo dedotto nell'interesse del PLAKU, perché manifestamente infondato, traducendosi in una doglianza generica e aspecifica, la difesa avendo omesso di confrontarsi con le argomentazioni dei giudici del doppio grado che hanno ritenuto provata, in modo congruo, la penale responsabilità dell'imputato, non avendo il deducente operato un'effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gab