Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely re-proposing an appeal reason already examined by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the complaint constituted a mere re-proposal of a ground already examined by the appellate court. The defendant argued against the sentence's congruity regarding marijuana cultivation, but the appellate court had already provided a detailed, logical justification for the penalty's proportionality and the denial of suspended sentence. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and violated the principle against re-litigating matters already decided, resulting in dismissal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely re-proposes a ground of appeal already examined and decided upon by the court of appeal through a fully reasoned judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOFIORE PAOLO nato a CERIGNOLA il 19/03/1965 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato BIANCOFIORE Paolo ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del di Foggia dì condanna del predetto per più condotte ai sensi dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (in Cerignola, il 21/9/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, esaminato dal giudice d'appello attraverso una motivazione con la quale sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta congruità della pena e della impossibilità di attestarla al minimo edittale (rinviando alle modalità della condotta, avendo l'imputato impiantato una vera e propria attività non rudimentale, né di ridotte dimensioni, di coltivazione e produzione di marijuana, da destinare a un non ristretto mercato di consumatori), ma anche di ridurre gli aumenti per la continuazione interna, trattandosi di episodi non irrilevanti, cosicché risulta normativamente coerente il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), nella specie, avendo i giudici giustificato le proprie determinazioni in maniera del tutto congrua, logica e non contraddittoria, essendosi la difesa limitata a dissentire da essa, proponendone una propria che ritiene più corretta; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Piffesidente ITATA Gabriella C