Ordinanza — n. 6624/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANDRICCIO ROSA KATIN nato a BARLETTA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che DANDRICCIO Rosa Katin ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Trani di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Trani il 12/4/2016) ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per un motivo generico, oltre che reiterativo di doglianza esaminata dai giudici d'appello e rigettata con argomentazioni in fatto del tutto congrue, non contraddittorie e logiche, oltre che coerenti con gli elementi probatori richiamati nella sentenza impugnata (segnatamente testimonianza TEDESCO) e, comunque, inerente a profili in fatto, il cui esame è precluso a questo giudice di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6624/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Trani il 12/4/2016) ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per un motivo generico, oltre che reiterativo di doglianza esaminata dai giudici d'appello e rigettata con argomentazioni in fatto del tutto congrue, non contraddittorie e logiche, oltre che coerenti con gli elementi probatori richiamati nella sentenza impugnata (segnatamente testimonianza TEDESCO) e, comunque, inerente a profili in fatto, il cui esame è precluso a questo giudice di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANDRICCIO ROSA KATIN nato a BARLETTA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che DANDRICCIO Rosa Katin ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Trani di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Trani il 12/4/2016) ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per un motivo generico, oltre che reiterativo di doglianza esaminata dai giudici d'appello e rigettata con argomentazioni in fatto del tutto congrue, non contraddittorie e logiche, oltre che coerenti con gli elementi probatori richiamati nella sentenza impugnata (segnatamente testimonianza TEDESCO) e, comunque, inerente a profili in fatto, il cui esame è precluso a questo giudice di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr iden