Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of already examined appeal grounds by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal filed by Piras Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already thoroughly examined the appeal regarding the traffic offense, finding the circumstances of the holiday timing and slight overage justified the conviction. The Supreme Court ruled that since the appellate court had already addressed these grounds with sufficient reasoning, the appeal constituted a mere repetition of the same arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a mere repetition of grounds already examined by the appellate court with sufficient reasoning, as the appellate judgment must be considered final on those specific points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS GIUSEPPE nato a NUORO il 18/03/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato Piras Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Nuoro di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e 2-sexies, codice strada (in Nuoro, il 21/4/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, esaminato dal giudice d'appello attraverso una motivazione con la quale sono state congruamente esposte le ragioni della ritenuta non particolare tenuità del fatto e che risulta coerente con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), nella specie essendo stato il bisogno di punizione correlato al periodo festivo (domenica di Pasqua), all'orario (ore 4:10 della mattina) e all'apprezzabile scostamento dal limite di soglia (2,02 g/I alla prima prova e 2,07 g/I alla seconda); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente Gabriella Cappello Donat erra