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Ordinanza — n. 6622/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as inadmissible for non-argumented legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentencing decision based on omitted reasoning, excessive punishment, and erroneous legal qualification, but the court found the third ground unsupported as it was merely stated without argumentation and contradicted the plea agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal against a sentencing decision based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifest, as it must be immediately evident from the charges and the decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal erroneous legal qualification sentencing on request manifest error standard omitted reasoning defense Code of Criminal Procedure plea agreement context motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
309/90 (in Verona e Fumane, in data anteriore al gennaio 2021) in continuazione con altra condanna, rideterminando la pena complessiva; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione quanto alla verifica delle condizioni di cui all'art. 129, cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90
Art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione quanto alla verifica delle condizioni di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01
sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842-01
Corte cost. n. 186/2000
279842-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: MANTOVAN SHEILA nato a PADOVA il 15/03/1981 avverso la sentenza del 15/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che MANTOVAN Sheila ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato alla stessa su richiesta una pena per più reati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (in Verona e Fumane, in data anteriore al gennaio 2021) in continuazione con altra condanna, rideterminando la pena complessiva; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, sì tratta di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione quanto alla verifica delle condizioni di cui all'art. 129, cod. proc. pen.; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), quanto alla terza censura evidenziandosi che la stessa è stata solo enunciata e neppure argomentata, oltre a risultare con tutta evidenza smentita dalla imputazione sulla quale è intervenuto l'accordo sulla pena (sul punto, tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01, in cui si è precisato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 E POS TATA n Il Consigliere estensore D c \NcEl L12,1_\ Il Pesidente Gabri