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Ordinanza — n. 6621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing under Article 73, paragraph 5 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for specific grounds concerning the sentence without providing the required critical arguments. The appellant, Alessio Marzulli, challenged the confirmation of a conviction for the crime defined in Article 73, paragraph 5 of D.P.R. n. 309/1990, arguing the appeal lacked specific reasoning on facts or law. The court rejected this, ruling that the appeal failed to articulate the necessary critical points against the lower court's decision, thereby violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals for specific grounds are inadmissible if they fail to articulate critical arguments regarding the facts or law underlying the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds sentencing review procedural requirements critical arguments penal code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
309/1990 (in Bari il 23/6/2017) ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLI ALESSIO nato a BARI il 08/06/1995 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che MARZULLI Alessio ha proposto ricorso per cessazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (in Bari il 23/6/2017) ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, anche in punto pena, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non rawisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Gabriella