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Ordinanza — n. 6620/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because only authorized persons can file appeals, not the accused personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Salvatore Altieri, attempted to file it personally, which is no longer permitted under current law. The Tribunal of Surveillance had previously rejected his request for state-funded legal representation, and the appellant argued for personal filing rights. The court ruled that the legislature's removal of personal appeal rights is constitutional and does not infringe on defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be filed by a legally authorized representative; the accused cannot file it personally, and this restriction does not violate constitutional defense rights.

Parole chiave

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personal appeal filing legal representation requirement Court of Cassation procedure defense rights limitation inadmissible appeal difetto di sottoscrizione rappresentanza valida difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Art. 24 Cost.
Art. 111 co. 7 Cost.
Art. 6 CEDU
art. 613 cod. proc. pen
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che ALTIERI Salvatore ha proposto personalmente ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Firenze il 9 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dai predetto nel procedimento di sorveglianza SIUS 2022/5123; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il rresidente Gabriella Cappello D Dona ell Ferranti (