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Ordinanza — n. 6619/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grievances already rejected by lower appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Giorgio Minardi inadmissible because it contained repetitive grievances already examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. The lower court had found no grounds for mitigating the sentence for generic aggravating circumstances, instead valuing the high alcohol level and late-night timing of the offense. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must not be based on grievances already examined and rejected by the appellate court with adequate reasoning; such repetitive complaints render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances appellate review mitigating circumstances procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
265826; al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINARDI GIORGIO nato a IMOLA il 17/06/1973 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MINARDI Giorgio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2-sexies, codice strada (1,35 g/I alla prima prova; 1,28 g/I alla seconda, in Imola il 10/2/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, considerata dagli stessi incongrua per difetto, evidenziando l'irrilevanza della sola incensuratezza e valorizzando, di contro, l'entità del tasso alcolemico e l'orario notturno (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), elementi alla stregua dei quali hanno ritenuto non rimodulabile anche la sanzione accessoria; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Gabriella Cappello DonatJllaA Ferranti -frl/e;:ei.,Ci`