Italian Court dismisses appeal against drunk driving conviction for repetitive grievances lacking new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of repetitive grievances already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Monni Stefania, challenged her conviction for drunk driving, arguing against the alcohol test results and the aggravating circumstance of causing a traffic accident. The court upheld the lower court's decision, noting that the evidence regarding blood alcohol levels and the causal link to the accident was sufficiently proven and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals must present new grounds or legal arguments; repetitive grievances of those already examined and rejected by the appellate court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNI STEFANIA nato a PERUGIA il 31/05/1958 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di MONNI Stefania ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Arezzo di condanna della stessa per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis, codice strada (1,65 g/I alla prima prova; 1,58 g/I alla seconda, in san Sepolcro il 20/3/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici del doppio grado ritenuto provato il superamento della soglia di rilevanza penale alla stregua del dato ricavabile dalla misurazione effettuata (sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937-01); rilevato, inoltre, con riguardo alla ritenuta aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, che i giudici del gravame hanno congruamente ricostruito la dinamica attraverso le deposizioni testimoniali e le misurazioni effettuate, da cui si è evinto che la presenza di alcool nel sangue ha pregiudicato la lucidità e l'attenzione alla guida da parte dell'imputata (p.4), sul punto rilevandosi la perfetta adesione del ragionamento ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4 n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419); che, infine, il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente giustificato, in relazione al pericolo cagionato alla circolazione, al danno prodotto e al grado di colpa della prevenuta, postasi alla guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche in orario serale (p.4); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente D E OSITA T A iN C