Personal appeal in criminal proceedings dismissed as inadmissible due to lack of standing under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the personal appeal by Marco Marinuzzi inadmissible, ruling that he lacked standing to file it directly. Although the appellant argued for personal representation rights, the court noted that legislative amendments removed this facility and that the Supreme Court had previously upheld the constitutionality of requiring technical representation. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.: The personal filing of a criminal appeal is no longer permitted for the accused, and such exclusion does not violate constitutional defense rights.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINUZZI MARCO nato a PUTIGNANO il 28/08/1997 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che MARINUZZI Marco ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma di quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 0,908 di cocaina (in Noci il 22/2/2020), riconosciute le generiche, ha rideterminato la pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore If presidente Gabriella Cappello Don ell Ferranti -^-/ D E POSI -1 -T IN CANCL i 4 FE '2I