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Ordinanza — n. 6616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing agreement due to non-deducible lack of reasoning defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentencing agreement regarding cocaine possession and theft, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court ruled that the alleged defect in motivation was not deducible under the specific procedural provisions governing appeals against sentencing applications.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing agreement based on a non-deducible lack of reasoning is inadmissible without formalities.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing agreement lack of reasoning non-deducible defect procedural provisions motivazione sufficiente motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
(in Palombaio, 1/3/2019); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO MICHELE nato a BITONTO il 22/09/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che LISO Michele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di detenzione di 80 dosi di cocaina, riqualificata l'ipotesi originariamente contestata al capo a) della rubrica in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen. (in Palombaio, 1/3/2019); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (omesso assolvimento dell'obbligo di motivazione) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il residente Gabriella Cappello Dona Ila Ferranti •