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Ordinanza — n. 6615/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grievances and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6615/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of specific grievances regarding the lower court's decision. The appellant failed to articulate precise complaints about the essential content of the appellate judgment, rendering the review procedurally invalid. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 136, cod. proc. pen.: An appeal or cassation is inadmissible if the party fails to formulate specific grievances regarding the essential content of the decision, as generic or non-specific complaints do not justify the review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grievances procedural defect court costs penalty fund Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
n.285 del 1992 (in Amalfi, il 18 aprile 2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 136, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDINO GAETANO nato a ALBANO LAZIALE il 05/06/1991 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che BENNARDINO Gaetano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal prevenuto avverso la sentenza resa dal Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui agli artt. 590, 61 n.2, cod. pen., 189, comma 6, d.lgs. n.285 del 1992 (in Amalfi, il 18 aprile 2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non avendo la parte formulato doglianze pertinenti rispetto al contenuto della decisione (declaratoria di inammissibilità del gravame); che, inoltre, il primo motivo non è neppure deducibile in questa sede, non essendo stata la relativa richiesta formulata con il gravame, laddove il secondo, il terzo ed il quarto si traducono, in ogni caso, in doglianze generiche e aspecifiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr si