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Ordinanza — n. 6614/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for illegal drug possession due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant challenged the conviction for illegal possession of hashish and specific sentencing factors, including recidivism and the denial of mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's evaluation was sound and based on established legal principles regarding social danger and the insufficiency of the appellant's claimed knowledge of suppliers.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the reasoning of the decision under review, as the lower court's assessment of social danger and mitigating factors is binding in the absence of specific defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of critical analysis illegal drug possession recidivism evaluation mitigating circumstances Cassazione Roma procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015
Sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016
264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv.
Sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014
Sez. 4 n. 18644 del 4/2/2004
Sez. 6 n. 454547 del 29/09/2015
228351-01; sez. 6 n. 454547 del 29/09/2015, Astorga, Rv.
Sez. 4 n. 42463 del 14/6/2008
Sez. 5 n. 11232 del 31/1/2019
Sez. 7 n. 48396 del 26/9/2013
Sez. 4 n. 39022 del 15/3/2016
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNOUR KAMEL nato il 17/05/1973 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che BENNOUR Kamel ha proposto ricorso, con difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha integralmente confermato quella del Tribunale di Rimini di condanna del predetto per il reato, come riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 87,20 di sostanza stupefacente di tipo hashish), alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2000,00 di multa, con le generiche equivalenti alla recidiva specifica qualificata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto alla recidiva e al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, la valutazione che ha sorretto la decisione censurata é insindacabile in questa sede, poiché sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, peraltro solo genericamente indicati, avendo i giudici di merito congruamente argomentato circa la valorizzazione di circostanze riconducibili ai criteri legali (precedenti plurimi e specifici, dai quali è stata desunta l'accresciuta pericolosità sociale; assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne; modestia del contributo collaborativo); ritenuto che tale argomentare é coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità in punto maggiore pericolosità dell'imputato (sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015, Del Vento, Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130, in cui si è affermato che l'onere di motivazione è assolto anche implicitamente ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore); ma anche in punto giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali (sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627, ove si é precisato che le attenuanti generiche hanno funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e che tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione); che, con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, i giudici del merito hanno motivato la valutazione sull'incidenza effettiva delle informazioni fornite dall'imputato, ritenute non esaustive del suo patrimonio conoscitivo, in difetto di dettagli utili, 10indicazione del mero nominativo del presunto fornitore dello stupefacente non avendo consentito la sua utile identificazione, giustificazione anch'essa coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4 n. 18644 del 4/2/2004, Zorzi, Rv. 228351-01; sez. 6 n. 454547 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265522-01; n. 9928 del 10/06/1999, Marroquin, Rv. 215207; sez. 4, n. 42463 del 14/6/208, Albini, Rv. 274347-01, in cui si è precisato che, al fine del riconoscimento dell'attenuante di che trattasi, è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione); che, anche con riferimento alla mancata concessione dei lavori di pubblica utilità, i giudici del gravame hanno motivato circa l'insensibilità dimostrata dall'imputato verso qualsiasi effetto dissuasivo di precedenti esperienze detentive, ritenendo detto elemento ostativo all'utilità di una misura sostitutiva della pena (sul punto, sez. 5, n. 11232 del 31/1/2019, Zuccaro, Rv. 276032-01; sez. 7, n. 48396 del 26/9/2013, Battaglia, Rv. 258407-01; sez. 4, n. 39022 del 15/3/2016, Belotti, Rv. 267774-01, in cui si è precisato che l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5- bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigli