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Ordinanza — n. 6613/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's sentencing reasoning regarding drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6613/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Samir Essaoudi's appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a confirmed conviction for drug possession, arguing flaws in the sentencing rationale. The court rejected this, noting the lower courts properly weighed the defendant's personal circumstances, including a prior robbery conviction, which justified the penalty without requiring a critical re-examination of the original arguments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Appeals are inadmissible if not based on a necessary critical analysis of the lower court's reasoning, as substantive sentencing decisions based on personal circumstances fall outside the scope of admissible cassation grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement sentencing reasoning personal circumstances drug possession offense Cassation procedure procedural inadmissibility riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
30 di hashish per 120 dosi circa); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESSAOUDI SAMIR nato il 06/06/1980 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato ESSAOUDI Samir ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di gr. 30 di hashish per 120 dosi circa); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato il dato ponderale, in uno con la personalità dell'imputato, siccome pregiudicato per rapina; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P esidente Gabriella Cappello Donai erranti C D E P SITATA IN CAN i LITPJA 1 4 24 IL CAM: