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Ordinanza — n. 6612/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses personal cassation appeal by defendant as inadmissible due to lack of legal standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal filed by the defendant inadmissible without formalities. The defendant argued for the right to personally file the appeal, but the court noted that legislative amendments removed this personal filing capacity. Consequently, the court ruled that the appeal was filed by an unauthorized subject and ordered the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.: The personal filing of a cassation appeal by the accused is no longer permitted; appeals must be filed through a legal representative, and the lack of personal standing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility legal standing cassation unauthorized subject filing legislative reform 2017 court costs award diritto a un difensore difesa obbligatoria patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
309/1990) in relazione a fatti accertati in Soave il 23/9/2022; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Art. 1 comma 62 legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 1 comma 63 legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Corte cost. n. 186/2000
art. 613 cod. proc. pen
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KESHTEJARI EDUARD (CUI 01K5090) nato il 22/01/1982 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAsvolta la relazione dai Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che KESHTEJARI Eduard ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Verona ha applicato al predetto una pena su accordo delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990) in relazione a fatti accertati in Soave il 23/9/2022; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore - Il Pre. .e te Gabriella Cappello D PO1 S !-