Italian court dismisses appeal against sentencing agreement as grounds are inadmissible under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Perez Keven inadmissible without formalities. The defendant challenged a sentencing agreement regarding a crime committed in Siracusa, arguing for the recognition of generic mitigating circumstances not explicitly listed in the agreement. The court rejected these arguments because the defense failed to prove the ratified penalty differed from the agreed one or that such circumstances were contemplated in the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if the grounds concern matters not deducible under the specified provisions or if the alleged differences in the penalty or circumstances are not substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ KEVEN nato a SIRACUSA il 06/11/1998 avverso la sentenza del 23/11/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che PEREZ Keven ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Siracusa ha applicato allo stesso su richiesta una pena per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (in Siracusa il 14/10/2021); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (mancato riconoscimento generiche) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), non avendo peraltro la difesa allegato che la pena ratificata sia diversa da quella concordata e neppure che nell'accordo fossero contemplate le circostanze attenuanti generiche, delle quali non vi è menzione a pag. 2 della sentenza impugnata, ove è, per l'appunto, riportato l'accordo delle parti; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre ente G