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Ordinanza — n. 6610/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal by non-authorized party for personal cassation filing, ruling legal representation mandatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Rendina's appeal inadmissible because he personally filed it despite being unlegitimized to do so. Although a lawyer authenticated his signature, the court ruled that such formalities do not confer standing on the client. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.: The right to file a cassation appeal personally has been eliminated by law, requiring mandatory legal representation, and personal filing by an unlegitimized party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal filing legal representation requirement standing in cassation inadmissible appeal court costs award diritto a un difensore requisito della firma autografa indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
186, comma 7, codice strada), rideterminando la pena (fatti accertati in San Michele Salentino il 14/7/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 613 co. 1 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art.
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
186, comma 7, codice strada), rideterminando la pena (fatti accertati in San Michele Salentino il 14/7/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.
art. 613 cod. proc. pen
274636-01); che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per assenta violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 6/12/2018, Zhair
281475; sez. 6, n. 54681 del 6/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA LUCA nato a OSTUNI il 12/08/1985 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che RENDINA Luca ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha assolto il predetto dal capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (ipotesi di cui all'art. 116, codice strada) e confermato la condanna per il restante capo (art. 187 comma 8, in relazione all'art. 186, comma 7, codice strada), rideterminando la pena (fatti accertati in San Michele Salentino il 14/7/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, nella specie, non è sufficiente che un difensore abbia autenticato la firma del ricorrente, essendosi già chiarita l'irrilevanza, stante la natura personale dell'atto impugnatorio, sia dell'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia della sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475; sez. 6, n. 54681 del 6/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per assenta violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Gabriella Cappello