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Ordinanza — n. 6609/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic conviction for lack of specific legal grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabrizio Mano inadmissible, confirming the lower court's conviction for driving under the influence. The appellant argued for nullity due to an alleged error in the charge's temporal and spatial elements, but the court found the complaint vague and unsupported by facts or law. Furthermore, the court rejected claims regarding the lack of motivation and the minor nature of the offense, noting they were mere repetitions of previous arguments without new legal confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint lacks specific legal and factual grounds, fails to allege injury to defense rights, or constitutes a mere repetition of arguments without a substantive comparison with the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal traffic offense conviction lack of specific grounds repetition of arguments defense rights injury procedural defect Cassazione Roma guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016
sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022
266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv.
sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021
283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANO FABRIZIO nato a LAMEZIA TERME il 08/01/1976 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato MANO Fabrizio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Lamezia Terme di condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 1, codice strada (in Carlopoli, il 23/10/2019); ritenuto, quanto alla dedotta nullità della sentenza, per mancata correzione di un errore nel capo di imputazione (in relazione al /ocus e al tempus commissi delícti), che la doglianza è del tutto aspecífica e priva di ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, non essendo stato allegato alcun vulnus ai diritti della difesa ed essendo stato il fatto per il quale la stessa è stata esplicata nei giudizi di merito ricostruito nella sentenza appellata nei termini spazio-temporali indicati dal ricorrente (in Lamezia Terme, il 27/9/2017); che, con riguardo al dedotto vizio di motivazione in punto di penale responsabilità per il reato contestato, la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, non preceduta da effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito operato una disamina complessiva della condotta, evidenziando come la positività alla sostanza stupefacente fosse stata accertata mediante esame ematochimico e attraverso un quadro sintomatologico rilevato al momento del controllo su strada (f.3); che, anche in riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il ricorso è inammissibile, avendo i giudici territoriali utilizzato argomentazioni basate su evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), ricollegando il maggior disvalore della condotta alle sue concrete modalità e al pericolo generato (guida di un autocarro lungo una strada pubblica, in grave stato di alterazione psicofisica con ridotte capacità di apprestare manovre atte a scongiurare pericoli alla circolazione stradale); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 nsigliere estensore Il Presidente D E POSITATA A:\ el"