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Ordinanza — n. 6555/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring a lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6555/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Bilel Amdouni, personally submitted the petition after the 2017 reform took effect. The court noted that under the new procedural rules, defendants must submit appeals through a registered defense lawyer, and personal filing renders the document void. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible as they must be signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense lawyer signature requirement procedural reform 2017 court costs and fine permesso di promuovere un procedimento penale diritto a un difensore patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel.
Art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.
art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n.
Law n. 103 of 23 June 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMDOUNI BILEL nato il 15/11/1989 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33266/2023 Rilevato che l'imputato Bilel Amdouni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il reato di furto; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità.

Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.