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Ordinanza — n. 6551/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of procedural standing regarding prescription instead of procedural bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sapienza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court should have dismissed the case for lack of procedural standing rather than declaring the crime extinguished by prescription. The court rejected this distinction, ruling that the procedural bar was evident because the victim's complaint clearly identified the defendant despite minor clerical errors in the name.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. pen.; Art. 123 cod. pen.: The distinction between lack of procedural standing and prescription is irrelevant when the victim's complaint clearly identifies the defendant, as procedural bars only arise when such conditions are evident under Article 129, paragraph 2 of the Penal Code.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural standing requirement prescription vs procedural bar victim complaint identification clerical error materiality ritardo ingiustificato proroga tardiva del termine tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. pen.
Art. 123 cod. pen.
E se è vero che l'indicazione del nome e del cognome del querelato non corrispondono a quelli dell'odierno ricorrente, tale dlato non rileva ai fini della validità della condizione di procedibilità (che, a prescindere dall'indicazione nominativa del soggetto responsabile, a norma dell'art. 123 cod.
art. 123 cod. pen
E se è vero che l'indicazione del nome e del cognome del querelato non corrispondono a quelli dell'odierno ricorrente, tale dlato non rileva ai fini della validità della condizione di procedibilità (che, a prescindere dall'indicazione nominativa del soggetto responsabile, a norma dell'art. 123 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA GIUSEPPE nato a CATANIA il 13/07/1962 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33691/2023 Rilevato che l'imputato Giuseppe Sapienza ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché i reati allo stesso ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione;

Letta la memoria dell'Avv. Fabio Massimo Esposito, tempestivamente depositata, che ha sviluppato argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso le quali, tuttavia, non sono idonee ad incidere sulle considerazioni di seguito sviluppate; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità in luogo della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione- è manifestamente infondato perché la mancanza della condizione di procedibilità e la relativa causa di proscioglimento vengono in rilievo solo quando sono evidenti ex art 129, comma 2, cod. pen. (come si ricava da Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273); Considerato che, nel caso di specie, tale evidenza non vi è perché in atti è presente una querela sporta dalle persone offese che riguarda fatti che possono essere identificati in quelli per cui si procede. E se è vero che l'indicazione del nome e del cognome del querelato non corrispondono a quelli dell'odierno ricorrente, tale dlato non rileva ai fini della validità della condizione di procedibilità (che, a prescindere dall'indicazione nominativa del soggetto responsabile, a norma dell'art. 123 cod. pen., si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato), dal momento che la corrispondenza degli altri dati anagrafici, nonché il contenuto della querela e la provenienza dell'atto dalle odierne persone offese lasciano ritenere che si tratti di un mero errore materiale.

Considerato, inoltre, in risposta a quanto sostenuto nella memoria presentata dalla difesa del prevenuto, che la definizione, data dalla Vinciguerra, delle frasi proferite nei suoi confronti come "offensive" e non minatorie non toglie valenza alla sua querela, giacché non spetta al querelante la definizione giuridica del reato commesso ai suoi danni; Considerato, peraltro, che non vi era motivo di appello che riguardasse la riferibilità della querela alle minacce; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18