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Ordinanza — n. 6548/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against appellate court denial of generic mitigating circumstances due to insufficient factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The defendants argued that the Court of Appeal of L'Aquila improperly denied generic mitigating circumstances without considering all favorable elements, including a confession. The court rejected this, ruling that judges need only address decisive factors and that the lower court's reasoning was legally sound and sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When denying generic mitigating circumstances, the judge need not consider every favorable or unfavorable element but may limit itself to those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility insufficient factual basis judicial discretion court of cassation condono delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/06/1978 URZINI SALVATORE nato a NAPOLI il 28/07/1975 CONDUSSI CARMINE nato a NAPOLI il 23/04/1945 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33626/2023 Rilevato che gli imputati Francesco Ioio, Salvatore Urzini e Carmine Condussi ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo e ha rideterminato la pena in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1200 di multa ciascuno per Francesco Ioio e Carmine Condussi e anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1100 di multa per Salvatore Ursini ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 493 ter cod. pen.;

Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), escludendo la rilevanza a discarico della confessione resa da Ioio siccome necessitata. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, ancora, che i ricorsi di Condussi e Urzini sono fatti di sole proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio