Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of complaint requirement for attempted aggravated theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosaria Coco inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to exclude an aggravating circumstance for attempted aggravated theft, arguing that the prosecution action should have been declared inadmissible due to a missing private complaint. The court rejected this claim because the required complaint from the victim's company was already present in the case file. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 100 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the private complaint required for the prosecution of attempted aggravated theft is already present in the case file, rendering the argument regarding its absence manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO ROSARIA natck.a CATANIA il 15/09/1985 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33606/2023 Rilevato che l'imputata Rosaria Coco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche gia riconosciute sulla residua aggravante ed ha rideterminato la pena in mesi tre di reclusione ed euro centocinquanta di multa per il reato di tentato furto aggravato;
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela - è manifestamente infondato perché la querela sporta dal direttore dell'esercizio commerciale "Oviesse S.p.a." il 20 maggio 2015 alle ore 12.55 presso il Commissariato di Borgo Ognina è presente in atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.