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Ordinanza — n. 6546/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as facts do not warrant lenient treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Iliana Sfamurri inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the Court of Appeal correctly refused it based on specific personal and factual indices found in the case file. The Court upheld this decision, noting that judges need not consider every favorable element if decisive factors oppose leniency.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 134 c.p.: When denying generic mitigating circumstances, the judge may limit consideration to decisive or relevant elements rather than all arguments presented, provided the decision is adequately motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing Italian Penal Code Court of Cassazione condono delle spese procedurali attenuazione della pena deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 134 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFAMURRI ILIANA nato,a PESCARA il 02/06/1970 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33596/2023 Rilevato che l'imputata Iliana Sfamurri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia il diniego delle circostanze attenuanti generiche- è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.