Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the private prosecution complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a conviction for attempted private violence. The victim had formally withdrawn the private prosecution complaint, which legally extinguished the criminal liability under Italian procedural law. Consequently, the court declared the crime extinguished and ordered the convicted party to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; Art. 152 cod. proc. pen.: When a crime is prosecutable only upon private complaint and the complainant withdraws the complaint, the crime is extinguished, leading to the annulment of any conviction without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLASANTE VALERIO nato a NOCERA INFERIORE il 21/06/1984 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BI:DRRELLI; RG. 33558/2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Valerio Colasante ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di tentata violenza privata;
2. Preso atto della memoria dell'Avv. Valerio De Nicola, per il ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata per remissione di querela.
2. Rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 610 cod. pen.
3. Rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, la persona offesa ha depositato, in data 26 maggio 2023, presso la Legione Carabinieri Campania, Stazione di Nocera Inferiore, la remissione di querela, ccntestualmente accettata dal ricorrente;
4. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
5. Da quanto sopra discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna del querelato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone a carico del querelato le spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.