Criminal appeal dismissed because the victim explicitly requested punishment, satisfying the prosecution requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Alfieri inadmissible regarding a conviction for aggravated theft. The defense argued that the crime should be declared non-procedural due to a lack of formal complaint (querela), yet the file contained a police report from the victim explicitly requesting punishment. The court ruled that the victim's explicit request for prosecution satisfied the legal requirement, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: When the victim explicitly requests punishment in a police report, the requirement for a formal complaint is deemed satisfied, and the appeal challenging the lack of such complaint is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFIERI GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 06/08/1992 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG. 33541/2023 Rilevato che Giuseppe Alfieri ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di furto aggravato; Considerato che la difesa articola un unico motivo di ricorso, con il quale eccepisce l'omessa pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto, nel fascicolo processuale, si rinviene un atto, proveniente della persona offesa, verbalizzato presso la Stazione Carabinieri di Cerignola il 15 aprile 2020, con cui si chiede espressamente la punizione del responsabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.