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Ordinanza — n. 6537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to insufficient factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Mariani inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. Mariani argued against the lower court's refusal to apply leniency, while the appellate court justified its decision based on specific personal and factual indices preventing favorable treatment. The supreme court upheld this reasoning, citing established jurisprudence that judges need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When denying generic mitigating circumstances, the judge is not required to examine all favorable or unfavorable elements presented by the parties but may limit its assessment to those considered decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing Corte di Cassazione factual indices criminal procedure law sentencing discretion circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 06/02/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33490/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Mariani ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 385 comma 3 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. la quarta pagina della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.