Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, ruling appeal inadmissible due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dawd Karim against the Rome Court of Appeal's confirmation of his aggravated theft conviction inadmissible. Karim argued for general mitigating circumstances, but the appellate court had already provided sufficient reasoning based on personal and factual indices rejecting leniency. The court upheld this decision, citing established jurisprudence that appellate judges need not consider every favorable element when denying generic mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the lower court adequately motivated its refusal of general mitigating circumstances by referencing decisive personal and factual indices, without needing to weigh every element presented by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAWD KARIM nato il 15/08/2000 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33458/2023 Rilevato che l'imputato Karim Dawd ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di furto aggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti .generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuani:i generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.