Cassation court dismisses appeal for generic lack of sentencing reduction due to pre-existing minimum penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Carmela Scalavino's appeal inadmissible for failing to substantiate her claim regarding sentencing reduction. The appellant argued the first-instance judge erred by not reducing the penalty to the statutory minimum, yet the court found the original sentence already aligned with the minimum after weighing mitigating factors against aggravating circumstances. Consequently, the generic nature of the complaint regarding motivation was insufficient to overturn the lower court's decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal alleging a lack of sentencing reduction to the statutory minimum is inadmissible if the first-instance judgment already determined the penalty at the minimum level based on a balanced assessment of circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAVINO CARMELA nateka PALERMO il 01/05/1966 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33457/2023 Rilevato che l'imputata Carmela Scalavino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena al minimo edittale — è talmente generico da non avvedersi che la pena è già stata determinata nel minimo (salvo un lievissimo discostamento per quella pecuniaria) dal Giudice di prime cure, con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti speciali e alla recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.