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Ordinanza — n. 6532/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper timing of new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Yamani Samer Mohamed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for specific legal violations regarding attempted theft and sentencing thresholds, but the court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision and introduced issues improperly timed under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing a specific, argumentative critique, or if it raises new issues not properly devolved to the appellate court's cognition.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds improper timing of issues appellate court cognition tentato furto reato impossibile permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
art. 603 cod. proc. pen
art. 49 comma 2 cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al superamento della soglia del tentativo punibile ed alla configurabilità del reato impossibile ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAMANI SAMER MOHAMED nato il 05/11/1962 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 33446/2023 Rilevato che l'imputato Yamani Samer Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del tentativo di furto -, il terzo motivo di ricorso — con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.- ed il quarto motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose- sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al superamento della soglia del tentativo punibile ed alla configurabilità del reato impossibile ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod. pen.- è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per c:assazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 genna