Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Corda's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Corda argued the lower court failed to reduce the sentence to the statutory minimum, claiming a lack of motivation. The court rejected this as a generic complaint lacking specific elements and found the sentencing discretion properly exercised based on established criminal law principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal alleging a lack of motivation regarding sentencing is inadmissible if it is generic and indeterminate, as sentencing discretion is properly exercised when the judgment logically references decisive elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA VINCENZO nato a PALERMO il 23/02/1983 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 33429/2023 Rilevato che l'imputato Vincenzo Corda ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena al minimo edittale - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, cornma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, laddove sono stati valorizzati in malam partem i reiterati e specifici precedenti penali del prevenuto ed è stato evidenziato che la pena era già attestata su livelli minimi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 202