Italian Court dismisses appeals against appellate sentencing for pandemic-era emergency trial violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Melchiorre Alfonso and Rondolone Acrina inadmissible regarding their sentencing. The appellants argued for a remand due to pandemic emergency trial restrictions and claimed vague reasoning in the lower court's decision. The court rejected these claims, ruling that emergency protocols nullified requests for oral discussion and that the appeals lacked specific factual grounds required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 473, 474 cod. pen.: Appeals based on generic factual complaints or procedural objections arising from pandemic emergency measures are inadmissible if they fail to specify the elements underlying the criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELCHIORRE ALFONSO nato a CASTELLALTO il 01/05/1957 RONDOLONE ACRINA nato,a CASTELLALTO il 10/08/1962 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA B()RRELLI; RG 33413/2023 Rilevato che gli imputati Alfonso Melchiorre e Acrina Rondolone ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Teramo; la riforma è consistita nella rideterminazione della pena per l'imputata Acrina Rondolone in mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa per il reato di cui all'art.474 cod. pen., mentre è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. per Alfonso Melchiorre;
Rilevato che il primo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di Alfonso Melchiorre e Acrina Rondolone — con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rinvio dell'udienza stante l'adesione all'astensione delle udienze — è manifestamente infondato perché, nel giudizio celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5 , Sentenza n. 26764 del 20/04/2023 Rv. 284786);
Rilevato che il secondo motivo del ricorso interposto nell'interesse di Alfonsd Melchiorre - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione - e il secondo motivo del ricorso interposto nell'interesse di Acrina Rondolone - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio