Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground of law concerns a first-instance issue not raised on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for simple documentary bankruptcy, arguing a violation of law regarding the refusal of an external continuation under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this claim because the issue was not raised during the appeal phase, violating the principle that cassation can only review matters properly devolved to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of law concerns a question that did not constitute the object of the appeal motives and was not raised in prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRODOMENICO DANIELA nato a TERRACINA il 15/01/1973 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che l'imputata Mastrodomenico Daniela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del L.4.1-‘NIA Tribunale di Reig di condanna per il reato di bancarotta semplice documentale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato accoglimento della richiesta di continuazione esterna ex art. 81 cod.pen. - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 — 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024