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Ordinanza — n. 6525/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning regarding acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Court of Appeal's dismissal of the second instance inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to explain why it did not apply the statutory acquittal provision, but the court found this argument merely enumerative parameters without specific reasoning on why those parameters were ignored. Consequently, the court ruled the appeal lacked the required specificity and dismissed it, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific only by enumerating the parameters the judge should have evaluated without explaining why the first-instance court failed to apply them.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds acquittal statutory provision second instance review court costs fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il ricorso con cui si contestano le ragioni che hanno condotto la Corte di appello alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL FALLOU nato il 22/09/2001 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33384/2023 Rilevato che l'imputato Fall Fallou ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino che ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Rilevato che il ricorso con cui si contestano le ragioni che hanno condotto la Corte di appello alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per aspecificità quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato giacché, effettivamente, come ritenuto ed ampiamente argomentato dalla Corte territoriale, il motivo di appello sul punto era meramente enunciativo dei parametri che, secondo la parte, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare, senza, tuttavia, l'illustrazione delle ragioni per le quali tali parametri fossero stati trascurati dal ragionamento del Tribunale, con palese aspecificità del motivo di gravame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.