Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Guarda Brian inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted burglary with recidivism, arguing a defect in the reasoning regarding criminal responsibility. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, critical analysis of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific arguments distinct from those already rejected, merely reiterating previous grounds without a critical examination of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA BRIAN nato a ABBIATEGRASSO il 10/08/1991 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33376/2023 Rilevato che l'imputato Guarda Brian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna per il reato tentato furto in abitazione (con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla declaratoria di penale responsabilità - è indeducibile perc:hé fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, ove si dà atto che il militare escusso in dibattimento aveva affermato che il rilievo dell'impronta era stato effettuato solo sugli oggetti indicati dalla persona offesa come maneggiati dai ladri e sugli infissi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.