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Ordinanza — n. 6520/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific and lacking necessary correlation with the challenged decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonietta E Naccah inadmissible due to its specific nature and failure to explicitly correlate her arguments with the challenged judgment. Although the appellant argued for a substitution of the imposed sentence with home detention, the court found her reasoning did not align with the lower court's established principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they are specific and lack the necessary correlation with the reasons underlying the challenged decision, as the appellate court cannot ignore the grounds upon which the lower decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific appeal lack of correlation substitution of sentence home detention procedural costs Cassation appeal abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E NACCAH ANTONIETTA natRa BOLOGNA il 06/09/1991 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 33353/2023 Rilevato che l'imputata E Naccah Antonietta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di sostituzione di persona (con recidiva reiterata ed infraquinquennale); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata sostituzione della pena irrogata con quella della detenzione domiciliare - è aspecifico in quanto la ricorrente ha sviluppato argomentazioni non conferenti rispetto a quanto stabilito dalla Corte distrettuale e ha omesso di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024